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Whistleblower deriva
dalla frase to blow the whistle, letteralmente «soffiare il fischietto»,
riferita all'azione dell'arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un
poliziotto che tenta di fermare un'azione illegale. Il termine è in uso
almeno dal 1958, quando apparve nel Mansfield News-Journal (Ohio).[5]
L'origine dell'espressione whistleblowing è incerta, sebbene alcuni
ritengano che la parola si riferisca alla pratica dei poliziotti inglesi
di usare il fischietto per segnalare l'esecuzione di un crimine, dando
l'allarme. Altri ritengono che si richiami al fallo fischiato
dall'arbitro durante una partita sportiva. In entrambi i casi,
l'obiettivo è quello di fermare un'azione e richiamare l'attenzione.
La locuzione «gola profonda» deriva da quella inglese Deep Throat, che
indicava l'informatore segreto che con le sue rivelazioni alla stampa
diede origine allo scandalo Watergate.
Definizione

Il whistleblower è quel soggetto che, solitamente nel corso della
propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o
possono in potenza causare danno all'ente pubblico o privato in cui
lavora o ai soggetti che con questo si relazionano (tra cui ad esempio
consumatori, clienti, azionisti). Spesso è solo grazie all'attività di
chi denuncia illeciti che risulta possibile prevenire pericoli, come
quelli legati alla salute o alle truffe, e informare così i potenziali
soggetti a rischio prima che si verifichi il danno effettivo. Un gesto
che, se opportunamente tutelato, è in grado di favorire una libera
comunicazione all'interno dell’organizzazione in cui il segnalatore di
illeciti lavora e conseguentemente una maggiore partecipazione al suo
progresso e un'implementazione del sistema di controllo interno.[6]
La maggior parte dei segnalatori di illeciti sono "interni" e rivelano
l'illecito a un proprio collega o a un superiore all'interno
dell'azienda o organizzazione. È interessante esaminare in quali
circostanze generalmente un segnalatore di illeciti decide di agire per
porre fine a un comportamento illegale. C'è ragione di credere che gli
individui sono più portati ad agire se appoggiati da un sistema che
garantisce loro una totale riservatezza.
La tutela giuridica nel mondo
La protezione riservata ai whistleblowers varia da paese a paese e può
dipendere dalle modalità e dai canali utilizzati per le segnalazioni.
Unione europea
Il 7 ottobre 2019 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una
direttiva per la protezione dei whistleblower[7] (Direttiva EU 2019/1937
riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell’Unione). Il testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale
il 26 novembre 2019:[8] gli Stati membri hanno tempo fino al 17 dicembre
2023 per recepire le nuove norme nel diritto nazionale.
La Direttiva introduce importanti misure per quanto riguarda la
prevenzione e il contrasto della corruzione all'interno dell'Unione
europea, e predispone standard minimi di protezione degli informatori.
In particolare, la Direttiva si applica sia al settore pubblico sia a
quello privato e copre quasi tutti i settori in cui l'Unione europea è
competente (art. 2); fornisce tutela legale a un ampio numero di
potenziali whistleblower (art. 4) e stabilisce misure idonee a garantire
la protezione degli informatori dalle ritorsioni (art. 19 ss). Inoltre,
impone la creazione di meccanismi idonei a tutelare e favorire le
segnalazioni all'interno delle società/amministrazioni (art. 8) e
stabilisce l’obbligo di rispondere e dare seguito alle segnalazioni
degli informatori entro 3 mesi (art. 9 e art. 11).
Sebbene Transparency International e altre organizzazioni internazionali
abbiano evidenziato alcune criticità[9] (tra le quali un ambito di
applicazione troppo vago e lacune nella protezione dei whistleblower),
l'art. 2 della Direttiva consente agli Stati membri di estendere la
protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti
non contemplati.
Italia
L'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha disciplinato
per la prima volta nella legislazione italiana la figura del
whistleblower, con particolare riferimento al "dipendente pubblico che
segnala illeciti", al quale viene offerta una parziale forma di
tutela.[10] Nell'introdurre un nuovo art. 54-bis al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si è infatti stabilito che, esclusi i casi di
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile italiano, il
pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria italiana o
alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto
di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una
misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente
alla denuncia.
Inoltre,
nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non
può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione
dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Si è tuttavia precisato che,
qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, con
conseguente indebolimento della tutela dell'anonimato. L'eventuale
adozione di misure discriminatorie deve essere segnalata al Dipartimento
della funzione pubblica per i provvedimenti di competenza,
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione nella quale le discriminazioni
stesse sono state poste in essere. Infine, si è stabilito che la
denuncia è sottratta all'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.
241; tali disposizioni pongono inoltre delicate problematiche con
riferimento all'applicazione del codice in materia di protezione dei
dati personali.
Nel 2014 ulteriori rafforzamenti della posizione del whistleblower sono
stati discussi con iniziative parlamentari, nella XVII legislatura. In
ordine alla possibilità di incentivarne ulteriormente l'emersione con
premi, l'ordine del giorno G/1582/83/1 - proposto in commissione
referente del Senato - è stato accolto come raccomandazione[11]; invece,
è stato dichiarato improponibile l'emendamento che, tra l'altro, puniva
con una contravvenzione chi ne rivelasse l'identità.[12] Nel 2016 la
Camera dei deputati, nell'approvare la proposta di legge n.
3365-1751-3433-A, «ha scelto, tra l'altro, la tecnica della "novella"
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»[13] per introdurre una
disciplina di tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto
di lavoro. Il testo pende al Senato come disegno di legge n. 2208.[14]
Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 afferma che - a decorrere
dal 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del predetto decreto - i
soggetti destinatari della disposizioni ivi contenute (tra i quali
intermediari finanziari iscritti all'Albo Unico, società di leasing,
società di factoring, ma anche dottori commercialisti, notai e avvocati)
sono obbligati a dotarsi di un sistema di segnalazione di illeciti,
l'istituto di derivazione anglosassone per le segnalazioni interne di
violazioni.[15] La legge 14 dicembre 2017, n. 179 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 30 novembre
2017) ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017 in ragione dell’ordinario
regime di vacatio legis, oltre a modificare ulteriormente il d. lgs. n.
165/2001 ha introdotto una disciplina organica dell'istituto e le tutela
al whistleblower anche nel settore privato.[16]
La direttiva UE n. 1937/2019 è recepita dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo
2023 che dal 17 dicembre 2023 obbliga le imprese con più di 50
dipendenti a dotarsi di sistemi di whistleblowing conformi alla norma
citata.
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